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10/11/2009 - Prorogata la sospensione della Nota 78

Possiamo tirare un sospiro di sollievo, almeno per altri sei mesi. L’AIFA, che da quando è diretta dal Prof. Rasi (che salto di qualità rispetto a Martini!), sembra abbia cominciato a capire che il suo compito è quello di aiutare i Medici a curare la gente e non quello di fare l’esattore delle tasse per lo Stato, ha prorogato per altri sei mesi la sospensione della Nota 78.
In termini pratici, ogni specialista di Oculistica continua ad avere la facoltà di curare i suoi pazienti glaucomatosi come scienza e coscienza gli dettano; facoltà che gli era stata “rapinata” con la nota 78.
Speriamo che, alla fine di questo estenuante iter, la facoltà di curare sia restituita in toto ai Medici Oculisti e che ci si renda conto che il costo di un trattamento appena sufficiente del glaucoma è stato calcolato (non da noi) in €11.000/QALY se si esclude la diagnostica (diventano €20.000/QALY per un trattamento di piena sicurezza); e in €28.000/QALY se si aggiunge la diagnostica (€46.000/QALY per un trattamento di piena sicurezza). Tale diagnostica era obbligatoria ogni sei mesi, quindi la differenza di €17.000/QALY (€26.000/QALY se si vuole dormire tra due guanciali) tra i due tipi di gestione andrebbe raddoppiata, se la nota 78 fosse applicata correttamente.
Per informazione dei Lettori riportiamo la decisione dell’AIFA, così come dovrebbe comparire sulla Gazzetta Ufficiale n 289 del 12 Dicembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);
Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;
Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;
Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;
Vista la determinazione AIFA 6 maggio 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009 supplemento ordinario n. 81 che stabilisce la sospensione per sei mesi della nota AIFA 78 subordinata al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;
Visti i dati disponibili relativi al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;
Considerata la necessità di acquisire maggiori informazioni sulla spesa di tali medicinali, prolungando adeguatamente il monitoraggio e la valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;
Ritenuto adeguato disporre una proroga semestrale della sospensione della nota 78 stabilita con determinazione AIFA 6 maggio 2009;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 10 e 11 novembre 2009;

Determina:

Art. 1

La sospensione temporanea della nota 78, di cui alla determinazione AIFA 6 maggio 2009, è prorogata di sei mesi. La proroga della sospensione é subordinata al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78.
Pertanto, durante la proroga di cui al precedente comma, i farmaci della nota 78 sono prescrivibili a carico del SSN per sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, senza le limitazioni previste dalla nota e senza l'obbligo, da parte dei medici specialisti, di effettuare diagnosi e piano terapeutico, secondo le modalità adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

La presente determinazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.
Il Direttore Generale: Rasi
Roma, 9 dicembre 2009

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